Versamento Contributo licenziamento

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 La legge 92/2012 ha previsto, oltre alla contribuzione ordinaria (1,31% + 0,30%) e addizionale (1,40% per i tempi determinato), un contributo straordinario  dovuto in caso di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per causa diversa dalle dimissioni (art. 2, co. 31-35) per finanziare la nuova indennità di disoccupazione (ASpI)

L’Inps ha illustrato nella circolare n.44/13 gli aspetti operativi connessi al calcolo del nuovo contributo

Contributo sulle cessazioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato

La contribuzione è dovuta in tutti i casi in cui la cessazione del rapporto generi il teorico diritto alla nuova indennità, a prescindere dall’effettiva percezione della stessa.

Le somme dovute hanno valenza “contributiva”, pertanto il loro versamento è soggetto alle sanzioni previste in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria a carico del datore di lavoro.

Sono escluse dall’obbligo le cessazioni a seguito di:

  • dimissioni (ad eccezione di quelle per giusta causao intervenute durante il periodo tutelato di maternità);
  • risoluzioni consensuali, ma non se derivanti da procedura di conciliazione presso la DTL per le aziende con più di 15 dipendenti, o da trasferimento ad altra sede distante più di 50 km dalla residenza del lavoratore e/o mediamente raggiungibile in 80 minuti o più con i mezzi pubblici;
  • decesso del lavoratore.

Sono inoltre escluse le seguenti situazioni:

  • fino al 31 dicembre 2016 i datori di lavoro tenuti al versamento del contributo d’ingresso nelle procedure di mobilità;
  • per il periodo 2013-2015: i licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in applicazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai Ccnl; l’interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere;
  • le cessazioni intervenute a seguito di accordi sindacali nell’ambito di procedure ex artt.4 e 24 della L. n.223/91, ovvero di processi di riduzione di personale dirigente conclusi con accordo firmato da associazione sindacale stipulante il contratto collettivo di lavoro della categoria (con esclusivo riferimento a situazioni che rientrano nel quadro dei provvedimenti di “tutela dei lavoratori anziani“).

La contribuzione da versare nel 2013 (l’importo varia di anno in anno secondo gli aggiornamenti Istat) è pari a € 483,80 per ogni 12 mesi di anzianità aziendale fino a un massimo di 36 mesi, da calcolare con le seguenti regole: (contributo massimo 1.451,00 – 483,80*3):

  1. il contributo è dovuto intero anche per i rapporti part time;
  2. per i rapporti di lavoro inferiori a 12 mesi il contributo si riduce in proporzione al numero dei mesi di durata del rapporto di lavoro (è mese intero quello in cui la prestazione lavorativa si sia protratta per almeno 15 giorni di calendario), dividendo l’importo annuo (483,80 per l’anno 2013) per 12  e moltiplicando per il numero dei mesi del rapporto;
  3. nell’anzianità aziendale si calcolano tutti i periodi di lavoro a tempo indeterminato e quelli a tempo determinato se vi è stata trasformazione a tempo indeterminato senza soluzione di continuità o se è stato restituito il contributo dell’1,40% per la stabilizzazione dei contratti a tempo determinato;
  4. nell’anzianità aziendale non rientrano i periodi di congedo ex art.42, co.5, D.Lgs. n.151/01 (congedo biennale per parenti di soggetto con handicap grave);
  5. non è possibile rateizzare la contribuzione.

Il contributo è dovuto anche per i rapporti di apprendistato cessati per cause diverse dalle dimissioni o dal recesso del lavoratore, inclusi il recesso del datore di lavoro alla fine del periodo di formazione e le dimissioni dell’apprendista per giusta causa o durante il periodo tutelato di maternità.

Il contributo è dovuto, salvo poi ulteriori approfondimenti, anche in caso di licenziamento in periodo di prova.

L’obbligo contributivo deve essere assolto entro e non oltre il termine di versamento della denuncia successiva a quella del mese in cui si verifica la risoluzione del rapporto di lavoro (es.: licenziamento avvenuto il 4 maggio 2013, contributo da pagare entro la denuncia riferita a giugno 2013, con termine di versamento e di trasmissione al 16 e al 31 luglio 2013).

Per le interruzioni intervenute da gennaio a marzo 2013, il versamento del contributo potrà essere effettuato, senza aggravio di oneri accessori, entro il giorno 16 giugno 2013.

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